Clausole approvate specificamente — questa è la 1a delle 2 approvate con lo stesso codice
Art. 12 — Foro competente e limitazione di responsabilità. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bari. La responsabilità del Fornitore è in ogni caso limitata all'importo dell'ordine, con esclusione di ogni danno indiretto o mancato guadagno.
Testo integrale mostrato al firmatario nell'istante dell'inserimento del codice (305 caratteri, 41 parole) — è esattamente ciò che è stato inviato dalla pagina, confrontato e conservato. SHA-256: b5e0a6bf81bffc65713eaeec49834e2da8f5e6ff320b08914ead2635703c859c
| Clausola (id) | art-12-foro-responsabilita |
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| Contratto / ordine | demo-20260914-d4a3f · versione CGF-2026-08 |
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| Vostro id cliente | demo-user |
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| Dominio | test.convalido.it |
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| Interfaccia | widget Convalido v0.5 |
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Testo integrale del contratto
Contratto come mostrato al firmatario (1.241 caratteri) — SHA-256 eea4886a982633a3a058148412160447c23236218aaec52280248b7d1fdcf7ea
Condizioni generali di fornitura B2B — ordine demo-20260914-d4a3f
1. Oggetto. Il Fornitore si impegna a consegnare i beni indicati nell'ordine alle condizioni qui riportate.
2. Pagamento. Bonifico a 30 giorni data fattura.
3. Consegna. Termini indicativi; il Fornitore comunica eventuali ritardi.
Art. 12 — Foro competente e limitazione di responsabilità. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bari. La responsabilità del Fornitore è in ogni caso limitata all'importo dell'ordine, con esclusione di ogni danno indiretto o mancato guadagno.
Art. 15 — Rinnovo tacito. Il contratto si rinnova tacitamente per periodi di uguale durata salvo disdetta da comunicarsi a mezzo PEC almeno 60 giorni prima della scadenza.
Gli artt. 12 e 15 sono vessatori ex art. 1341 c. 2 c.c.: qui vengono approvati in gruppo, con un solo codice che produce un'evidenza per ciascuna clausola.
Art. 18 — Decadenza dai reclami. Eventuali reclami sulla merce devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento, a pena di decadenza.
L'art. 18 è approvato singolarmente, con un codice dedicato: i due modi convivono nello stesso contratto e il contatto già inserito viene riproposto.